
Buon giorno Dr. Saitta, ci sono dei trucchi cd. " del mestiere" affinchè alcuni dipendenti a tempo determ. paghino meno conguaglio IRPEF alla fine dell'anno e altri che paghino Più del dovuto? La ringrazio molto e le auguro buon lavoro . Cordiali saluti
Le modalità di calcolo del conguaglio sono contenute nell'art. 23, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973, (modificato dalla legge n. 311/2004).
In particolare, la norma stabilisce che il sostituto d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili erogati in ciascun periodo di paga, tenendo conto:
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delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposta (articolo 11 del Tuir); |
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delle deduzioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir); |
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delle detrazioni eventualmente spettanti (articolo 15 del Tuir) per oneri, a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell'anno. |
Vi è l'obbligo di far rientrare nell'operazione di conguaglio di fine anno anche importi e valori percepiti entro il 12 gennaio e facenti riferimento al precedente periodo d'imposta.
Secondo l'articolo 51 del Tuir, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa cd. "esteso", in quanto si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono; il versamento quindi delle ritenute afferenti i redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2010 e relativi all'anno 2009 dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2010 utilizzando il codice tributo 1001.
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