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Acconto IVA 2008, il calcolo

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Data inserimento: 22 dicembre 2008
Inserito da: Redazione B2C

File allegati: news_file_1178.pdf


Il giorno 29 Dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IVA relativo alle
operazioni registrate nel mese di dicembre o all’ultimo trimestre dell’anno 2008 (il 27 dicembre cade di Sabato).

Criteri di Calcolo
Il metodo di determinazione dell’acconto è dovuto nella misura dell’88 % e si dovrà fare
riferimento ad uno dei seguenti criteri:

Metodo storico
La base di riferimento cui applicare l’aliquota dell’88% è costituita:
• per i contribuenti mensili, dall’IVA dovuta per il mese di Dicembre del precedente anno 2007;
• per i contribuenti trimestrali dall’IVA dovuta per l’ultimo trimestre del precedente anno 2007.

Metodo previsionale
La base di riferimento cui applicare l’aliquota dell’88% è rappresentata:
• dall’IVA che si prevede di dover versare per il mese di Dicembre dell’anno corrente per i
contribuenti mensili ovvero;
• dall’IVA che si prevede di dover versare per l’ultimo trimestre per i trimestrali.
Il metodo previsionale, si espone al rischio di sanzioni nel caso in cui l’acconto versato risulti, a
consuntivo, inferiore all’88%dell’imposta definitivamente liquidata.

Liquidazione IVA al 20 dicembre 2008

In alternativa ai metodi precedenti, l’obbligo relativo all’acconto può essere adempiuto anche
mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle
operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del
D.P.R. n. 633/1972 relative al periodo dal 1° al 20 dicembre 2008 per i contribuenti mensili ovvero
al periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre 2008, per i contribuenti trimestrali, nonchè dell’imposta
relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora
annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fatturazione o di registrazione.
In diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti o
importazioni annotati nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. n. 633/1972, dal 1° al 20
dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, se contribuenti trimestrali, e, per le operazioni
intracomunitarie, dell’imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito.
Utilizzando tale ultimo metodo l’importo calcolato va versato nella misura del 100% e non invece
nella misura dell’88% previsto nel caso di applicazione dei metodi precedenti.

Esclusioni dal versamento
Il versamento dell’acconto non va effettuato nei seguenti casi:
• se di ammontare inferiore a Euro 103,00;
• base di riferimento per il calcolo del precedente anno a credito;
• inizio dell’attività nell’anno 2008;
• cessazione dell’attività entro il 30.09.2008 (contribuente trimestrale);
• cessazione dell’attività entro il 30.11.2008 (contribuente mensile);
• contribuente minimo (finanziaria 2008);

Versamento
Il versamento deve essere effettuato tramite F24 telematico On Line, con il seguente codice tributo:
• 6013 contribuenti mensili,
• 6035 contribuenti trimestrali,
i trimestrali non devono calcolare gli interessi del 1%

Modalità di Versamento
Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato entro il 29 Dicembre 2008 (il 27 cade di
sabato).
L’acconto Iva non è rateizzabile.

I contribuenti titolari di partita iva devono obbligatoriamente effettuare il pagamento a mezzo del
sistema telematico On Line tramite Entratel, Fisco On Line o Remote Banking.

Sanzioni e Ravvedimento Operoso
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto si applica una sanzione
amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora.

Qualora il contribuente intenda avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs.
472/1997, può versare:
• entro 30 giorni o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2008
l’imposta o la differenza non versata contestualmente alla sanzione ridotta e agli interessi legali
con maturazione giorno per giorno;
I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono:
8904 per la sanzione ridotta,
1991 per la quota interessi taridivi,
6035 o 6013 il codice di riferimento per l’Iva

Articolo fornito da:

RAG. ANGELO SAITTA
Consulente del Lavoro
90135 Palermo - Via Libero Grassi n. 29
http://www.baab.it/saittaangelo/

 

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