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| | ShareLunedì 1^ dicembre 2008 scade il termine per il versamento degli acconti d’imposta e contributivi per il
2008, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. Mentre per le società ed enti
il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo o unico
acconto è fissato entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
E' bene chiarire che le modalità di calcolo degli acconti di imposta sono invariati rispetto allo scorso
anno (2007). E' notizia di questi giorni della eventuale approvazione di misure "anti-crisi" che
potrebbero portare ad una leggera riduzione delle percentuali di acconto. Non tenere conto di queste
variazioni nella percentuale di versamento può portare al versamento di un acconto di imposta in
eccesso, che potrà essere recuperato a giugno in sede di dichiarazione.
Di seguito vediamo le principali regole per la determinazione dell'acconto secondo il metodo storico.
Acconto Irpef
Devono versare l’acconto IRPEF i contribuenti che nel rigo RN30 del modello UNICO 2008 Persone
fisiche hanno indicato un importo superiore a 51,65 euro (considerato che gli importi in dichiarazione
sono arrotondati l'importo di riferimento deve essere euro 52,00) o quei soggetti che, pur essendovi
obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.
L’acconto IRPEF per l'anno 2008 è pari al 99% e va versato in due rate qualora l’importo della prima
rata superi 103,00 euro.
In tal caso: la prima rata di acconto è pari al 40% dell’acconto dovuto; la seconda rata di acconto è pari
al 60% dell’acconto dovuto.
In pratica, se l'importo del rigo N30, da prendere a base per il calcolo dell'acconto, è superiore a euro
261 occorre versare l'acconto in due rate, di cui la seconda entro il 01/12/2008 (il 30/11 è
domenica).Viceversa se l'importo indicato nel rigo N30 è inferiore o uguale a euro 260, occorre versare
l'acconto in unica soluzione entro il 01/12/2008.
Acconto IRES
L’acconto IRES per l'anno 2008 è pari al 100% dell’IRES dovuta per il 2007 ed indicata nel rigo:
• RN17 del modello UNICO 2008 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati (SC);
• RN28 del modello UNICO 2008 Enti non commerciali (ENC).
L'acconto deve essere versato qualora l'importo indicato nei summenzionati righi ecceda euro 21,00.
L’acconto IRES va versato in due rate qualora l'ammontare della prima rata superi 103,00 euro.
In tal caso:
• la prima rata di acconto è pari al 40% dell’acconto dovuto;
• la seconda rata di acconto è pari al 60% dell’acconto dovuto.
Se l'importo indicato nel rigo RN16 o RN28 è pari o superiore a euro 258,00 l'acconto andrà versato in
due rate:
• la prima rata, del 40%, è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente;
• la seconda, del 60%, va versata entro il 01/12/2008
Viceversa l'acconto andrà versato in unica soluzione entro il 01/12/2008.
Acconto IRAP
Le regole di determinazione dell'acconto IRAP, seguono le stesse regole in materia di Irpef o Ires.
La misura dell'acconto è fissata al 99% per i soggetti Irpef ed al 100% per i soggetti IRES.
I quadri di riferimento da prendere a base di calcolo sono:
Per i soggetti Irpef:
• rigo IQ90 del modello UNICO 2008 Persone fisiche (PF);
• rigo IQ90 del modello UNICO 2008 Società di persone (SP).
Per i soggetti IRES:
• nel rigo IQ95 del modello UNICO 2008 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati (SC);
• nel rigo IQ90 del modello UNICO 2008 Enti non commerciali (ENC).
Coloro che hanno aderito al nuovo regime dei contribuenti minimi introdotto con la Finanziaria 2008
dovranno seguire particolari regole per la determinazione dell'acconto.
In allegato l'articolo su file pdf.
Per approfondimenti contattare:
RAG. ANGELO SAITTA
Consulente del Lavoro
90135 Palermo - Via Libero Grassi n. 29
http://www.baab.it/saittaangelo/
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